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OFFICINE MUSICALi

l'associazione

Statuto

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “OFFICINE MUSICALI APS”

Allegato al verbale di assemblea straordinaria del 25/09/2019

Art. 1 – Denominazione e sede
1.- È costituita in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata “Officine Musicali APS” di seguito in breve, “associazione”. L'associazione è un ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017

2.- In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3.- L'associazione ha sede legale nel Comune di Uboldo e la sua durata è illimitata.

4.- Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione

Art. 2 – Finalità
1.- L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare lo scopo sociale è promuovere in ogni forma e con ogni mezzo la cultura musicale e di permetterne la fruizione nelle modalità di volta in volta progettate, con l’obiettivo di creare occasioni educative, culturali e ricreative finalizzate alla promozione della crescita sociale della collettività. L’associazione quindi si propone di:

a)     svolgere opera di aggregazione delle persone e degli Enti che, a titolo volontaristico, condividono i principi e le finalità dell’Associazione ed intendono impegnarsi per la loro realizzazione;

b)     svolgere e/o promuovere ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la diffusione della cultura musicale intesa come elemento essenziale del vivere civile;

c)     fare opera di educazione e di formazione sui temi della musica attraverso l’ideazione, la realizzazione ed il sostegno di corsi propedeutici ed avanzati.

2.- L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti di condizioni economiche e senza discriminazione di qualsiasi natura.

 

Art. 3 – Attività di interesse generale
1.- L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Dlgs. 117/17:

a)     educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b)     organizzazione e gestioni di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione  e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

2.- In particolare l'associazione si propone di

a)     promuovere e gestire scuole stabili di musica;

b)     organizzare manifestazioni in genere e, in particolare, convegni, incontri, concerti, festival, concorsi, laboratori di ascolto ed esecuzione musicale, il tutto finalizzato alla promozione della comunità e del suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare: alla vita collettiva, alla cittadinanza attiva e alla pratica dell’associazionismo;

c)     operare privilegiando la collaborazione con: le Scuole di ogni ordine e grado, le Associazioni e le Istituzioni che operano e/o hanno interesse nell’ambito sociale, ponendo particolare riferimento sia ai soggetti svantaggiati che ai giovani ed alla loro educazione;

d)     istituire borse di studio;

e)     incrementare la conoscenza delle esperienze musicali in atto in Italia e all'estero, favorendo scambi, visite, gemellaggi, manifestazioni congiunte e incontri culturali di ogni genere;

f)      curare la realizzazione di produzioni multimediali e l’edizione di stampe (periodiche e non) connesse alla propria attività (dischi, cd, video, libri, riviste, partiture, siti internet, ecc.);

g)     effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

3.- Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4.- L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario  ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero di volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 - Attività diverse
1.- L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse individuate dall'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2.- L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 Raccolta fondi
1.- L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare la propria attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione
1.- Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2.- L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta  per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3.- Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4.- I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.

5.- L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione con le specifiche motivazioni all'interessato.

6.- L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7.- Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee  alla vita dell'associazione.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci
1.- I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'assemblea.

2.- La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è  restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3.- L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4.- Ciascun associato ha diritto:

a)     di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b)     di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c)     di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

d)     di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;

e)     di recedere in qualsiasi momento.

5.- Ciascun associato ha il dovere di:

a)     rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;

b)     attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c)     versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'organo di amministrazione.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio
1.- La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione

2.- L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'organo di amministrazione.. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'organo di amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3.- L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.

4.- La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.

5.- La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve  essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al presidente dell'associazione.

6.- L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 – Attività di volontariato
1.- L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2.- Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale  regolamento approvato dall'assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto  patrimoniale con l'associazione.

3.- I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 – Organi sociali
1.- Gli organi dell'associazione sono:

a)     l'assemblea dei soci

b)     l'organo di amministrazione;

c)     il presidente

d)     l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge

e)     il revisore legale, nei casi previsti dalla legge

2.- Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati

3.- Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art . 11 – Assemblea
1.- L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2.- L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3.- Agli associati enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, fino a un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4.- L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza dal vicepresidente.

5.- I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.

6.- Non può essere conferita la delega a un componente dell'organo  di amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.

7.- Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisiti tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione.

8.- E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea
1.- L'assemblea ordinaria ha il compito di:

a)     eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli fra i propri associati;

b)     eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c)     approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo

d)     approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione

e)     deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f)      deliberare, quando  richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

g)     ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;

h)     approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;

i)      fissare l'ammontare del contributo associativa;

j)      deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2.- L'assemblea straordinaria ha il compito di:

a)     deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b)     deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea
1.- L'assemblea è convocata dal presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2.- L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1\10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1\3) dei componenti dell'organo di amministrazione.

3.- L'assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 -  Validità dell'assemblea e modalità di voto
1.- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2.- L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3.- L'assemblea straordinaria è convocata  per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione o alla sua fusione o scissione.

4.- Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (¾) dei presenti.

5.- In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (¾) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6.- All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un segretario il quale redige  il verbale  e lo sottoscrive unitamente al presidente.

7.- I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano le loro responsabilità.

8.- Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9.- I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione  a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10.- Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito dall'art 22 comma 5. Le decisioni dell'assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 -  Organi di Amministrazione
1.- L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2.- Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3.- L0rgano di amministrazione è formato da un minimo 5 a un massimo di 11 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati. L'organo di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4.- Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5.- I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 – Competenze dell'organo di amministrazione
1.- L'organo di amministrazione ha il compito di:

a)     compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea;

b)     deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c)     amministrare, curando la realizzazione delle attività sociale e disponendo delle risorse economiche;

d)     predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

e)     predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;

f)      proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;

g)     gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo. Nonché la relazione di missione sull'attività svolta;

h)     determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

i)      accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

j)      deliberare in merito all'esclusione dei soci;

k)     proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

l)      eleggere il presidente e il vicepresidente o più vicepresidenti;

m)   nominare il segretario e il tesoriere o il segretario/tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'organo di amministrazione oppure anche tra i non soci;

n)     ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza

o)     assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

p)     istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle assemblee;

q)     nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il direttore deliberandone i relativi poteri;

r)     delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'organo stesso;

s)     assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 – Funzionamento dell'organo di amministrazione

1.- L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'organo di amministrazione per tre volte consecutive. L'organo di amministrazione può essere revocato dall'assemblea con delibera  motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'organo di amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di   amministrazione che deve essere rinnovato.

2.- L'organo di amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3.- L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4.- Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5.- Le riunioni dell'organo di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6.- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7.- Di ogni riunione dell'organo di amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'organo di amministrazione.

Art. 18 – Il presidente
1.- Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2.- Il presidente:

-      ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

-      dà esecuzione alle delibere dell'organo di amministrazione;

-      può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

-      ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

-      convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;

-      sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;

-      in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3.- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

4.- Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente.

Art. 19 – Il segretario (se previsto)
1.- Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art, 22 comma 5.

Art. 20 – Organo di Controllo e Revisione Legale (se previsti)
1.- L'assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2.- I componenti dell'organo di <controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui a co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di orgeno collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3.- L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statutoi e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché alla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4.- L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5.- I componenti dell'organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6.- Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti all'apposito registro.

Art. 21 – Organismo di mediazione
1.- Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 22 – Libri sociali
1.- L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a)     il libro degli associati

b)     il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c)     il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di Amministrazione;

d)     il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

e)     il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2.- I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3.- I verbali dell'Assemblea e dell'organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4.- Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

5.- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 23 – Risorse economiche
1.- Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

a)     quote sociali

b)     contributi pubblici;

c)     contributi privati;

d)     donazioni e lasciti testamentari non destinati a incremento del patrimonio;

e)     rendite patrimoniali;

f)      rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56;

g)     fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

h)     entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste all'art. 79, comma 2;

i)      corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;

j)      entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

k)     altre entrate espressamente previste dalla legge;

l)      eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 – Scritture contabili
1.- L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 – Esercizio sociale
1.- L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2.- Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3.- Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs 117/2017 e sue successive modifiche.

4.- Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità  di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5.- Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art 14 del codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6.- Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs: 117/2017, qualora emanato e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7.- Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8.- La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 26 – Divieto di distribuzione degli utili
1.- L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

2.- Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art, 27 – Devoluzione del patrimonio
1.- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederò a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Art. 28 – Disposizioni finali
1.- Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generale dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa previgente.


Uboldo, 25/09/2019